Onorevoli Colleghi! - Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso l'avviso (inizialmente con provvedimento dell'11 dicembre 2000 e successivamente - relativamente al solo personale privato - con deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006) che i dipendenti pubblici e privati possono essere resi identificabili con cartellino da indossare che rechi il solo nome, e non anche il cognome, del dipendente. Ciò fa sì che in molti ambienti si rinunci all'identificazione del dipendente in funzione del senso di confidenzialità che l'esposizione del solo nome comporta; confidenzialità non adatta per molti luoghi di lavoro, a cominciare da quelli pubblici.
      La posizione assunta dal Garante, in sostanza, impedisce l'utilizzazione del metodo di identificazione in parola in molti settori della vita pubblica e privata, non consentendo agli utenti di comprendere l'esatta identità dei diversi soggetti con cui entrano in contatto e, di conseguenza, di potersi tutelare in modo adeguato. Ciò nonostante che dall'indossare il cartellino identificativo con nome e cognome il dipendente non subisca alcun aggravio di lavoro né comunque sia tenuto al compimento di atti per lui gravatori o vietati dal contratto di lavoro.
      Al riguardo non vi è alcuna disposizione a carattere generale che disciplini la materia.

 

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      La presente proposta di legge, pertanto, colma anzitutto un vuoto normativo ed in più risponde all'esigenza di rendere più agevole l'identificazione del personale. Ciò al fine di responsabilizzare maggiormente i dipendenti e di migliorare il loro rapporto con il pubblico, a tutto vantaggio del buon funzionamento degli uffici.
      Pertanto, la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, consente ai datori di lavoro, pubblici e privati, di prescrivere al personale che ha contatti con il pubblico di indossare un cartellino identificativo recante il nome ed il cognome ovvero di esporre sulla scrivania una targa con tali riferimenti.
 

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